lunedì 12 febbraio 2018

LE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE: UNA POSSIBILE PROTESTA LEGALE, RICORDATA DA ORAZIO FERGNANI

Per le prossime elezioni politiche nazionali di marzo 2018, Orazio Fergnani di Alba Mediterannea, Andrea Gioia e Domenico Sancamillo, ricordano in una simulazione che legalmente - e dunque secondo lo Stato di diritto - è possibile, qualora vi sia qualcuno che non si senta rappresentato dai partiti in corsa per le elezioni, far sentire comunque la propria voce senza per forza essere costretti a dare un voto di preferenza non convinto, oppure essere costretti alla astensione del voto, non presentandosi ai seggi. Un modo per protestare e far mettere a verbale il proprio dissenso, in maniera perfettamente lecita.

LEGITTIMO VOTO DI PROTESTA
DAVANTI AD UN PRESIDENTE DI SEGGIO TOLLERANTE




AlbaMediterranea, Video Pubblicato il 3 feb 2018



LEGITTIMO VOTO DI PROTESTA - DAVANTI AD UN PRESIDENTE DI SEGGIO TOLLERANTE, DISPONIBILE , PRONTO ALL'IMPREVISTO


In questo video (una simulazione) Orazio Fergnani svolge un ruolo ai "seggi" con Andrea Gioia (Presidente e scrutinatore), mentre un cittadino in piedi (Domenico Sancamillo) interpreta il ruolo di un elettore che vuole esprimere un voto di protesta, che consegna ai Seggi perché venga messo a verbale, a norma di Legge. La scheda elettorale e la matita non vengono toccati dall'elettore.
La legge in questione invocata dal cittadino - poco conosciuta e rispolverata per l'occasione da Orazio Fergnani - è il DPR 361 del 1957. Ogni atto o documento che perviene ai Seggi, deve infatti andare protocollato per essere inoltrato all'archivio. Le proteste o reclami degli elettori, giunte ai Seggi, debbono essere ricevute e protocollate, ed in caso di trasgressione si configura un illecito punito con la reclusione o multa.


Luca Scantamburlo
12 febbraio 2018

Qui di seguito un collegamento ove leggere il testo legislativo:

clicca sul link

DPR n. 361 - 1957

D.P.R. 361 del 30 marzo 1957 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati” (1), (2) Testo attualmente in vigore, tratto dal sito Leggi d’Italia (DeAgostini OnLIne)


Dal DPR 361 - 1957
art. 74. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5° e 53, primo comma) 

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti (161).
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli 
Il verbale è atto pubblico

(158) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.) e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002 (159) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi dal comma 6 dell'art. 1, L. 16 aprile 2002, n. 62. Vedi, anche, l'art. 4 della citata legge n. 62 del 2002 (160) - (161)Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 28 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270
(162) Comma così modificato dal comma 29 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270


[...]

art. 79. (T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34 comma 1°, n. 2)

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione (172). Nessun elettore può entrare armato. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati (173).

(171) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 4 agosto 1993, n. 277 (172) Comma così modificato dal comma 31 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270 (173) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi dal comma 31 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270




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